La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In merito, il Parlamento nel 2021 ha approvato la legge n. 206, che prevedeva una delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.

Decreto

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo (A.G. 407), di attuazione del nuovo processo civile di cui alla legge n. 206/2021. Nello specifico, ciò che interessa ai fini di questo excursus, è il Capo IV sezione I del Decreto, intitolato “Modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”, che introduce importanti novità in materia di mediazione e negoziazione, operative dal 30 giugno 2023. La riforma del processo civile infatti mira a garantire una maggiore fruizione degli incentivi già previsti dal D.lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

Protagoniste della Riforma sono, appunto, le ADR “Alternative Dispute Resolution”, non più considerate come strumenti “alternativi” al processo, ma come forma di giurisdizione “complementare”. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio queste principali novità.

Incentivi fiscali

Per favorire il ricorso alla mediazione sono state previste svariate agevolazioni fiscali.

L’art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione.

L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce:

  • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta o comunque fino alla soglia di 600 euro, in caso di accordo di conciliazione;
  • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla soglia di 600 euro;
  • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518,00 euro.

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari 600 euro ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a:

  • 2400 euro per le persone fisiche,
  • 24 mila euro per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

Esteso il tentativo obbligatorio di mediazione

L’attuale art. 5 del D.lgs. 28/2010 contiene un elenco di materie per cui è previsto l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione,
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ebbene, il Decreto Legislativo attuativo della riforma civile, sostituendo proprio l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, mira ad estendere il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, aggiungendo:

  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratti d’opera, di rete, di somministrazione
  • società di persone e subfornitura

Per tutte queste controversie dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: quindi non è possibile avviare un processo prima del suo esperimento.

L’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza; oppure può essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza dal giudice, il quale a quei punti fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine stabilito per la conclusione del procedimento di mediazione. 

Potenziamento della mediazione demandata al giudice

La riforma in esame amplia i poteri del giudice nel favorire il ricorso alla conciliazione, consentendogli la possibilità di disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un tentativo di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni. 

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Sempre al fine di favorire l’ottica conciliativa, è stata introdotta un’apposita norma dedicata alla formazione del giudice e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).

La novella infatti prevede che il giudice curi costantemente la propria formazione partecipando a corsi e seminari in materia di mediazione.

La norma consente anche al capo dell’ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.

I contenziosi che vengono definiti in questo modo dal giudice non sono solo oggetto di rilevazione statistica, ma vengono anche utilizzati per la valutazione della sua carriera, perché rivelano la sua laboriosità, il suo impegno e le sue capacità. 

Semplificazione della procedura di mediazione attraverso la modalità telematica

Nel perseguire l’obiettivo d’implementare l’efficacia e l’effettività della mediazione, la semplificazione passa anche attraverso la disciplina specifica della mediazione in modalità telematica. In tutti questi casi, ogni atto del procedimento deve essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e può essere trasmesso a mezzo PEC.

Procedura 

Gli incontri si possono svolgere con collegamenti audiovisivi da remoto e sistemi di collegamento, che devono garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti che sono collegati. Una volta conclusa la mediazione, il mediatore compila un unico documento informatico, ovviamente in formato digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo e lo trasmette alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Quando la mediazione è demandata al giudice, nei casi di cui all’articolo 5 comma 1, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati, che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico sottoscritto nei modi sopraindicati viene successivamente inviato al mediatore, che a sua volta lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati (se nominati) e alla segreteria dell’organismo.

Spetterà all’organismo di mediazione procedere alla conservazione e all’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione, che si è svolto in modalità telematiche, nel rispetto delle regole contemplate dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Prevista, ai sensi del nuovo Capo II bis al D.Lgs. 28/2010, anche la possibilità del gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo, per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

Pubblica Amministrazione e mediazione

Per favorire la mediazione anche quando una delle parti è una Pubblica Amministrazione, il decreto, modificando la L. 20/1994, introduce la possibilità per le PA di prendere parte al procedimento di mediazione, tramite i suoi rappresentanti, nonché prevedere che la loro responsabilità contabile, nel concludere un accordo di conciliazione, sia limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla  grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Lo scopo è quello di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle PA, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, come il resto delle disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. Tuttavia per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.l. 77/2021 (convertita in L. 108/2021), in base alla quale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Condominio e mediazione

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Proposta del mediatore

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

Il dispositivo novellato rivede anche le conseguenze per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il nuovo art. 12 bis stabilisce che:

  • Il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice può condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento del doppio del contributo unificato
  • all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione
  • nel caso poi in cui sia la PA il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo, la è previsto che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte, anche vittoriosa nel giudizio, che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

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