Premessa

Tutti i lavoratori dipendenti, in particolar specie coloro che svolgono mansioni pericolose (es. operai nei cantieri o nelle cave di marmo), sono potenzialmente soggetti ogni giorno ad infortuni sul lavoro, che risultano, purtroppo assai frequenti. 

Proprio per questa ragione, la legge obbliga i datori di lavoro, che impiegano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, di iscriversi all’INAIL, l’ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Obiettivo principale dell’INAIL è quello di tutelare i lavoratori dipendenti contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa (ovviamente solo per le malattie riconosciute dall’ente stesso); l’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, a cui viene erogato un indennizzo proprio dall’INAIL. 

Tale forma di risarcimento, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente, ovvero non coprire del tutto il danno patito dal lavoratore. E qui entra in gioco il danno differenziale, protagonista di questo excursus.

Il danno differenziale: che cos’è

Quando un lavoratore si infortuna sul lavoro o gli viene riconosciuta una malattia professionale, riceve un indennizzo da parte dell’INAIL. Qualora però l’infortunio sia determinato da una responsabilità altrui (per citare due esempi: il datore di lavoro non ha rispettato le normative di sicurezza e Tizio ha un incidente durante l’orario di lavoro, oppure Caio rimane vittima di incidente stradale causato da terzi mentre si reca al lavoro) e comporta un danno più ampio della “semplice” inabilità temporanea, è possibile ottenere, in sede civilistica, un risarcimento ulteriore rispetto a quello garantito dall’ente previdenziale. Tale incremento è appunto il “danno differenziale”.

Con esso si intende un risarcimento che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che dimostrino di aver subìto, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto all’indennizzo riconosciutogli e risarcito dall’INAIL.

Differenze rispetto all’indennizzo INAIL

Il risarcimento del danno differenziale si distingue dunque dal “semplice” indennizzo” INAIL in quanto i due modelli risarcitori si ispirano a principi differenti. 

L’INAIL eroga il risarcimento in maniera “automatica”, al semplice verificarsi dell’infortunio o della malattia e mira a garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi appunto in malattia, senza però ristorarlo pienamente degli effettivi pregiudizi subiti.

Il “danno biologico” coperto dall’INAIL si riferisce “esclusivamente e soltanto” alla “menomazione permanente” dell’integrità psicofisica che si protrae cioè per tutta la vita, che può essere assoluto o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea. Ragion per cui esulano dal sistema assicurativo obbligatorio sia il “danno biologico temporaneo” sia il cosiddetto “danno morale” (cfr Cass. Civ. 6503/2022). In altre parole, l’INAIL indennizza l’infortunato solo per la sua inabilità assoluta (temporanea o meno) di svolgere la sua attività lavorativa, dandogli un sostentamento economico a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica: garantisce unicamente contro i danni patrimoniali. 

Il danno differenziale trova invece il proprio riconoscimento nell’articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è regolato dalle norme civilistiche: esso punta a risarcire il lavoratore del danno complessivamente patìto e subìto in conseguenza dell’evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia. Il concetto di danno subìto è inteso in senso ampio, ricomprendendo quindi, anche il danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale. In altre parole, il lavoratore viene ristorato per il danno alla salute e alla capacità reddituale, per il peggioramento della qualità della vita e per il suo turbamento interiore, derivanti proprio dall’infortunio o dalla malattia.

I presupposti per ottenere detto risarcimento sono:

  • il verificarsi dell’evento dannoso;
  • la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo;
  • il nesso causale tra i due punti precedenti, ossia il collegamento tra l’evento dannoso ed il comportamento colposo tenuto

Danno differenziale: come è composto e come si calcola

Il danno differenziale ricomprende quindi tutte le tipologie di danno non indennizzabili dall’INAIL e che si possono elencare in:

  • danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%, in modo da risarcire ogni lesione, anche lieve, dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
  • danno patrimoniale, che comprende le spese “vive” sostenute dal danneggiato in seguito all’incidente (ad esempio le spese mediche o di riabilitazione), ma anche i mancati guadagni derivati dall’infortunio;
  • danno morale anche detto danno non patrimoniale, ossia il risarcimento per la sofferenza subita dal soggetto a causa delle lesioni fisiche riportate o in generale ogni turbamento dello stato d’animo;
  • danno esistenziale, inteso come l’alterazione delle abitudini e delle relazioni affettive dell’individuo che porta a un deterioramento della sua qualità della vita.

Sicuramente una tabella può aiutare a comprendere meglio quanto detto sinora.

         DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO            DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
RISARCIMENTO CIVILE  Inferiore al 6% di invalidità riscontrata Superiore al 6% di invalidità riscontrata
RISARCIMENTO CIVILE  RISARCIMENTO CIVILE (danno differenziale)
INAIL CON INDENNITA’ (DAL 6% AL 15%) INAIL CON RENDITA (DAL 16% IN SU)
DANNO PATRIMONIALE (invalidità temporanea + spese di cura ecc.) DANNO MORALE DANNO ESISTENZIALE
INAIL CON INDENNITA’ DAL 4^ GIORNO SUCCESSIVO ALL’INFORTUNIO RISARCIMENTO CIVILE  RISARCIMENTO CIVILE 
RISARCIMENTO CIVILE (danno differenziale)

È evidente come il danno differenziale serva a fare giustizia, consentendo al lavoratore di ottenere l’intero ristoro del danno patito, al di là degli stretti limiti dell’indennizzo riconosciuto dall’INAIL, allorquando dimostri di aver patìto un danno maggiore.

Come si calcola il danno differenziale rispetto all’indennizzo INAIL? 

Il danno differenziale si ottiene dalla differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL quale indennizzo per infortunio o malattia professionale e quanto si può richiedere al datore o al responsabile del sinistro. In altre parole, si sottrae al danno complessivamente patito dal lavoratore (calcolato secondo i criteri civilistici) quello già indennizzato dall’INAIL: il risultato è costituito, per l’appunto, dal danno differenziale.

Va da sé, che qualora il danno subìto non superi l’indennità già liquidata all’infortunato, non avrà luogo alcun risarcimento, quindi: non si applica il danno differenziale (cfr articolo 10 del D.P.R. n. 1124/1965 commi 6, 7, 8).

Esempio

Poniamo il caso che Tizio, mentre si sta recando a lavoro a piedi, venga investito sulle strisce pedonali da Sempronio per colpa di quest’ultimo. Oppure sempre Tizio, dipendente di Sempronio, si infortuna sul lavoro mentre manovra un macchinario, non adeguatamente messo in sicurezza per negligenza dello stesso Sempronio.

Diversi sono gli scenari che possono aprirsi:

  1. Tizio rimane illeso o subisce una invalidità temporanea (quindi sta a casa il tempo necessario a guarire e si sottoporrà magari a radiografie o cure mediche): in tal caso Tizio percepirà l’indennità INAIL in vece della retribuzione, in percentuale varia a seconda dei giorni di assenza da lavoro. Ovviamente potrà agire giudizialmente nei confronti di Sempronio per il risarcimento del danno biologico, nonché del danno patrimoniale consistenti nelle spese “vive” sostenute, ovviamente dimostrando che il danno complessivo sia maggiore rispetto alla indennità ricevuta.
  1. Tizio subisce un danno biologico permanente inferiore al 6%: in detto caso potrà agire giudizialmente per il risarcimento ma non percepirà alcuna indennità INAIL.
  1. Tizio subisce un danno biologico permanente superiore al 6%: l’INAIL erogherà una indennità ovvero una rendita (qualora la percentuale superi il 16%) in base a tabelle prestabilite. Sarà sempre possibile per Tizio agire i giudizio per vedersi riconosciuto il maggior danno patìto, limitatamente alla quota parte che eccede quanto già erogato dall’ente assicurativo pubblico.
  1. Ove venisse accertato un concorso di colpa di Tizio o la assenza di responsabilità di Sempronio, Tizio riceverebbe solamente l’indennizzo INAIL in base ai criteri succitati.

Danno differenziale: come ottenere il risarcimento?

Mentre per ottenere gli indennizzi dell’INAIL non è richiesto l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ma è sufficiente che il sinistro si sia verificato per il lavoro, il danno differenziale è risarcibile solo quando l’infortunio è avvenuto per colpa o responsabilità del datore (o di terzi).

Ne consegue che, se il datore di lavoro ha applicato tutte le norme previste sulla sicurezza ed ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, il lavoratore ha diritto ad ottenere il solo indennizzo INAIL; al contrario, avrà diritto all’interno risarcimento del danno subìto come stabilito dal codice civile.

Per ottenere il risarcimento del “danno differenziale” il lavoratore deve quindi rivolgersi al datore di lavoro o al responsabile civile dell’infortunio, i quali devono denunciare il sinistro alla propria Compagnia di assicurazione che procede, se ci sono i presupposti:

  • al risarcimento in favore del lavoratore del danno (il cui ammontare sarà determinato sottraendo all’importo complessivo quanto corrisposto dall’INAIL);
  • al pagamento delle spese legali e medico-legali sostenute per istruire la richiesta risarcitoria. 

Qualora il risarcimento venga negato, il lavoratore ha il diritto di citare in giudizio il datore e/o il terzo responsabile del danno innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere le somme che gli spettano a titolo di danno differenziale in ragione dell’infortunio o della malattia professionale patita. In tal caso, il lavoratore ha l’onere della prova e deve dimostrare il maggior danno subìto, nonché la responsabilità del datore o del terzo. 

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Contattaci al numero 0571 480745 o compila il form nella sezione “contatti” ti risponderemo nel più breve tempo possibile.