Protocollo di regolazione e tutela degli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020: riflessioni giuridiche  e  mancata regolamentazione per alcune categorie di lavoratori .

  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure ambienti di lavoro per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  

Alleghiamo il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVI -19 negli ambienti di lavoro che integra e specifica le indicazioni già inserite nei precedenti interventi del Governo.

 

Il D.m.11 Marzo 2020 –vedi ns articolo del 12.03.2020 – disponeva  per alcune aziende il proseguimento dell’attivita’ :

 ” 4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi. 

7)  In  ordine  alle  attivita’  produttive  e   alle   attivita’ professionali si raccomanda che:     

  1. d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio e,  laddove

non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale; 

  1. e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; “

Dai suddetti provvedimenti emergono  specifici obblighi per il datore di lavoro di adeguare l’ambiente di lavoro  alle nuove misure sanitarie .

Da un punto di vista del diritto giuslavorista le disposizioni dettate  rientrano nel più generale obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute dei dipendenti dettato dall’art 2087 c.c. .Quest’ultima  norma, infatti, dispone che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

Ed il nuovo protocollo e con esso le misure anti COVID 19, sono sussunte nella norma generale -art 2087 c.c –  per evitare sia il contenimento della diffusione del virus che per tutelare la salute dei lavoratori.

Le aziende pertanto dovranno adeguarsi a quanto indicato nel protocollo per evitare, in caso di contagio, eventuali responsabilità dettate dalle norme generali in materia di tutela dell’ambiente lavorativo.

Attenzione pertanto a porre in essere in modo scrupoloso le misure di sicurezza per rendere salubre l’ambiente di lavoro  iniziando da una adeguata sanificazione  che sia periodicamente ripetuta. Assicurarsi che la sanificazione sia certificata da idonea impresa di pulizie .Accertarsi che i lavoratori adottino tutte le precauzioni igieniche personali  e indossino i dispositivi di protezione.

In relazione ai dispositivi di protezione individuali  il protocollo all’art 6 punto secondo  dispone che : “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e’ comunque necessario l’uso delle mascherine,e altri dispositivi di protezione(guanti,occhiali,tute,cuffe,camici,ecc.)conformi alle disposizioni delle autorita’ scientifiche e santarie “

Niente dice però per quell’ampia categoria di lavoratori impiegati nelle micro e piccole aziende soprattutto artigiane che sono addetti a lavori da eseguirsi presso altre aziende o privati.

Pensiamo agli dipendenti di elettricisti, idraulici; ma anche agli addetti agli impianti termici ed altri artigiani che costantemente si recano anche presso le abitazioni private per eseguire riparazioni.

Il problema non si pone quando questi lavoratori si  recano presso le aziende che, secondo il protocollo devono adeguarsi alle misure dettate dall’art 3 “Modalità di accesso dei fornitori esterni”

Ma quando questi lavoratori si devono recare presso le abitazioni private quale tutele deve apprestare il datore di lavoro per garantire la tutela dei propri addetti?

E non possiamo neanche dire che non devono recarsi presso le abitazioni private dove i cittadini, in ottemperanza alle disposizioni urgenti dettate dal Governo , devono restare per evitare il diffondersi del virus! Ai cittadini devono essere garantiti tutti i servizi necessari e tra questi anche gli interventi degli artigiani per eseguire riparazioni .

Orbene nella fretta di dettare le misure urgenti per la tutela sanitaria dei lavoratori (giustificata dal momento e dall’emergenza) i sindacati e le associazioni che hanno sottoscritto il protocollo non hanno considerato questa categoria di lavoratori.

In attesa che i sindacati  e le associazioni di categoria unitamente ai ministeri interessati dettino misure adeguate anche  per questi lavoratori e per i loro datori di lavoro, ritengo di consigliare a questa categoria di adottare i dispositivi di sicurezza più rigidi compresi la tuta protettiva   e quanto necessita per proteggere il volto e le mani. Non è possibile infatti per il datore di lavoro eseguire il protocollo, dettato solo per gli ambienti interni di lavoro ,allorquando invia il lavoratore presso un’abitazione privata. A legge sulla privacy infatti vieta di assumere informazioni (dati sensibili) sulla salute o sugli spostamenti del cliente necessari per apprestare la sicurezza dei lavoratori inviti d eseguire l’opera.

Avv Anna Mallozzi