Congedo Covid-19: di cosa si tratta

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” (così chiamato per distinguerlo dal congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) è un beneficio destinato ai genitori lavoratori per:

1) la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, oppure in quarantena da contatto con positivo o con attività didattica/educativa in presenza sospesa;

2) per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, nelle ipotesi di cui al primo punto e in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale eventualmente frequentati.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime ipotesi su descritte, di astenersi dal lavoro senza però vedersi corrisposta alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla conservazione del posto di lavoro (vige il divieto di licenziamento). 

Istituito dall’Art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021 (c.d. “Decreto Fiscale 2022”), il congedo è stato inizialmente concesso a partire dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, garantendo una sorta di “retroattività”: difatti gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data del 22/10/2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) per i medesimi motivi di cui sopra, potevano essere convertiti, a domanda dell’interessato, in “Congedo Covid-19”. Nella realtà, è stata concessa la possibilità di convertire, sempre su richiesta degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma, al fine di supplire al tardivo rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” (entrata ufficialmente in funzione a gennaio 2022).

Successivamente, l’art. 17 del D.L. n. 221 del 24/12/2021 (attualmente in vigore) ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.

Chi ne beneficia

I beneficiari del congedo, sempre ai sensi dell’art. 9 del Decreto Fiscale 2022, sono i genitori (anche affidatari o collocatari):

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Ovviamente la norma impone delle condizioni per la fruizione del congedo Covid.

Innanzitutto, entrambi i genitori devono essere lavoratori, indi per cui qualora uno dei due non lavorasse, l’altro perde il diritto al congedo. Lo stesso dicasi nel caso in cui uno dei due genitori sia sospeso dal lavoro al momento della richiesta. Infine, il beneficio può essere sfruttato alternativamente tra i due genitori: dunque se uno dei due già fruisce del congedo Covid, l’altro non può goderne per gli stessi giorni, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. 

Quanto spetta 

Il congedo di che trattasi può essere fruito in forma giornaliera od oraria. 

Per i periodi di astensione goduti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito (a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo).

I periodi di congedo, inoltre, sono coperti da contribuzione figurativa.

L’INPS ha avuto modo di precisare, inoltre, che, per i genitori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi, non è prevista la fruizione in modalità oraria: pertanto, è possibile la sola modalità giornaliera. Ancora, è stato chiarito che per poter fruire del congedo, è necessario che il genitore abbia sì un’attività lavorativa in corso, ma non è richiesto alcun requisito contributivo minimo (iscritti alla gestione separata), né regolarità contributiva (lavoratori autonomi): ciò che conta è solamente l’iscrizione esclusiva alla «gestione separata» oppure a una «gestione autonoma» dell’INPS. Pertanto, sono beneficiari i lavoratori parasubordinati con rapporto attivo, i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva (senza cassa) o componenti di studi associati o anche di società semplici con attività di lavoro autonomo senza altra previdenza obbligatoria. 

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità, da una lettura dell’Art. 9 comma 6 del Decreto Fiscale 2022 si evince che per i genitori lavoratori aventi diritto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

Come fare domanda

Nonostante la normativa nazionale abbia esteso anche alla categoria dei lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata il diritto alla fruizione del Congedo Covid, soltanto a gennaio 2022 l’INPS ha comunicato la ufficiale attivazione della procedura per la presentazione delle domande.

Con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022 sono stati precisati tutti i passaggi per l’utilizzo della procedura.

La domanda relativa deve essere presentata esclusivamente online, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, all’interno del servizio Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, Gestione Separata (in possesso di credenziali SPID -Sistema Pubblico di Identità Digitale- di almeno II livello, della Carta di identità elettronica –CIE- o della Carta Nazionale dei Servizi -CNS);
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
  • Tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Invio della domanda completa

Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

  • nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  • nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Lo Studio Legale Mallozzi, Fiaschi & Partners è sempre a tua disposizione per una consulenza o per avere ulteriori informazioni. Prenota una consulenza.