La norma

L’art. 18 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), così come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 12 Settembre 2007, al suo primo comma prevede che «Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni».

Il reclamo

Il soggetto interessato da una sentenza dichiarativa di fallimento può dunque impugnarla instaurando un giudizio nuovo attraverso lo strumento del reclamo. La modifica operata dalla norma, sostituendo il ricorso in appello con il reclamo, vale ad escludere l’applicabilità della disciplina propria dell’appello dettata dal codice di rito e ad assicurare l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione: non operano dunque i limiti previsti dal codice di procedura civile in tema di appello (in particolare i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova); ciò in quanto la legge attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal primo giudice e quindi di verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di fallimento, a prescindere da quanto è stato deciso in precedenza.

La Corte di Cassazione, sul punto, è intervenuta con sent. 15645 del 2020 prevedendo che il reclamo proposto non può e non deve essere fondato esclusivamente su vizi di rito ma bensì deve censurare la sentenza dichiarativa di fallimento.

I soggetti legittimati a proporre opposizione

La norma succitata parla di debitore o da chiunque sia interessato: dunque la legittimazione attiva a proporre reclamo è riconosciuta al soggetto fallito e, più in generale, a chiunque possa essere in qualche modo colpito dalla dichiarazione di fallimento (come ad esempio i soci illimitatamente responsabili della società fallita oppure chi possa temere di subire un’azione revocatoria) ovvero a coloro nei confronti dei quali il fallimento produce effetti, ad esempio i creditori.

Altro soggetto interessato a proporre opposizione al fallimento è anche il coniuge del soggetto fallito, in relazione ai diritti di carattere patrimoniale sui quali il fallimento può incidere. 

Giudice competente per l’opposizione

Contrariamente a quanto avveniva ante modifica normativa, il soggetto interessato impugna la sentenza di fallimento non dinanzi al Tribunale, bensì alla Corte d’appello. Il termine d’impugnazione è di 30 giorni decorrenti dalla data della notificazione della sentenza per il soggetto fallito; mentre per gli altri interessati, i 30 giorni decorrono dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. In difetto di notifica, il termine scade una volta decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (ex art. 327 c.p.c.).

Elementi costitutivi del reclamo e soggetti protagonisti

L’art. 18 L. Fallim. elenca gli elementi che il reclamo deve contenere e cioè:

1) l’indicazione della corte d’appello competente;

2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello;

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni. Come detto poco prima, non sono previste preclusioni di alcun tipo, quindi, per chi non ha partecipato al primo grado, in fase di reclamo è possibile proporre difese a 360 gradi, anche diverse da quelle espletate in fase pre-fallimentare.

4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti (come già detto, non operano i limiti di cui all’art. 345 cod. proc. civ.).

I soggetti protagonisti dell’impugnazione sono:

a) il ricorrente: di norma è il soggetto fallito ma, come già detto, è legittimato chiunque abbia un interesse attivo.

b) colui che ha richiesto la dichiarazione di fallimento: presumibilmente tale soggetto è il creditore. Ma può trattarsi anche del pubblico ministero, nel caso in cui l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento sia stata da lui assunta.

c) il curatore: colui che rappresenta l’interesse della collettività dei creditori.

Istruttoria e sentenza Corte d’appello

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Così come avviene durante l’istruttoria pre-fallimentare, anche nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello, è possibile assumere d’ufficio tutti i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.

Una volta espletata l’istruttoria, la Corte provvederà con sentenza, contro la quale è proponibile un ricorso per Cassazione nei termini di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza di fallimento è così provvisoriamente esecutiva e i suoi effetti vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca. In particolare, lo spossessamento del debitore non viene meno nemmeno in caso di revoca del fallimento, sin tanto che la sentenza non divenga definitiva.

Di seguito si  riporta un modello di reclamo alla sentenza di fallimento, utile da seguire all’occorrenza:

CORTE D’APPELLO DI ….
RECLAMO AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

avverso la sentenza di fallimento n. …. emessa dal Tribunale di …. in data ….

***

La società/La Ditta …… con sede in …….., via …….., n. ….., partita I.V.A. e Codice Fiscale n. …….., in persona del suo legale rappresentante Sig. ……., codice fiscale n. ……., domiciliata in ………, via ………, n. …., presso lo studio dell’Avv. ………., codice fiscale n. ………, che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto

PREMESSO CHE

– il Tribunale di ……. con sentenza n. ……. emessa il …. ha dichiarato il fallimento dell’esponente, nominando Giudice Delegato il dott. …. e Curatore del fallimento ………….
– che tale sentenza è ingiusta per cui intende proporre reclamo per i seguenti motivi ivi esposti. 

IN  FATTO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IN DIRITTO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla luce di quanto su esposto

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello di ………. voglia, ai sensi dell’art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti conclusioni:
1)….

2)….

3)….

A fini istruttori, si depositano i seguenti documenti:

1)….

2)…

3)…

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all’indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.

…., lì ….
(Avv. ….)

(PROCURA ALLE LITI)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI ….
IL CANCELLIERE

….
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visto l’art. 18, comma 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nomina relatore il dott. .. .. e fissa l’udienza del …. alle ore …. innanzi alla Corte d’Appello di …. 

Assegna al reclamante il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto alle altre parti e al curatore.

…., lì ….

IL CANCELLIERE 

IL PRESIDENTE

 

Hai bisogno di maggiori informazioni? 

Prenota una consulenza con lo Studio Legale Mallozzi, Fiaschi & Partners