Il decreto ingiuntivo (o ingiunzione di pagamento) è un atto giudiziario con il quale il giudice, su richiesta di un creditore, ingiunge al debitore, entro i 40 giorni successivi alla notifica del decreto:
- il pagamento di una somma di denaro;
- la consegna di una determinata quantità di cose fungibili;
- la consegna di una cosa determinata.
Trova disciplina agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile; trattasi di un procedimento con prevalente funzione esecutiva, ossia: l’iter è più veloce e snello rispetto ai procedimenti ordinari e consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, a cui segue l’esecuzione forzata (vale a dire il pignoramento dei beni del debitore).
Cosa è il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è dunque uno strumento, messo a disposizione del creditore, molto più rapido, efficace e meno costoso rispetto a un procedimento ordinario, in quanto la sua funzione è fornire al creditore in tempi brevi un titolo esecutivo per ottenere quanto gli è dovuto.
Infatti, il decreto è emesso senza contraddittorio e senza un accertamento approfondito del diritto fatto valere: si parla, a tal proposito, di cognizione sommaria. Naturalmente, la sommarietà viene meno qualora il debitore-ingiunto formuli l’opposizione. In tal caso, il procedimento diventa a cognizione piena, con tutte le garanzie del contraddittorio e dell’istruzione probatoria, nonché con aggravio di tempi e costi.
Condizioni di ammissibilità del Decreto
L’art. 633 C.P.C. elenca quali sono i presupposti per avanzare una domanda di ingiunzione, e precisamente:
- La sussistenza di una prova scritta del diritto che si intende far valere. Il concetto di prova scritta deve intendersi in senso ampio, potendosi attribuire efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore, anche se non riconosciuti da questi ultimi;
- Il credito deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo;
- Il credito deve riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente.
Si può ricorrere quindi al decreto ingiuntivo per esigere il pagamento di un onorario, di un canone non corrisposto durante una locazione, per le spese condominiali, per i crediti di lavoro e altre questioni.
La prova scritta
La prova scritta può essere fornita attraverso documenti di diverso genere: una polizza assicurativa, una promessa di pagamento, un titolo di credito, un telegramma, una scrittura privata, un estratto dalle scritture contabili. Se il debito si riferisce alle spese di condominio, vale come prova scritta anche il verbale di assemblea. Nei casi previsti ai n.ri 2 e 3 di cui sopra, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni.
Essendo il ricorso un atto di parte, lo stesso deve contenere alcuni elementi specificati all'art. 125 del C.P.C., ossia: l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, del creditore ricorrente e del suo procuratore, del debitore ingiunto, l'oggetto, le ragioni della domanda e la prova scritta fornita dal ricorrente.
I Soggetti attivi
Chiunque può ricorrere a un decreto ingiuntivo, sia egli una persona fisica o giuridica. Le parti in causa sono il creditore (ingiungente o ricorrente) e il debitore (ingiunto) ed abbiamo già detto che per depositare un decreto ingiuntivo il creditore deve essere titolare di un diritto di credito e disporre di una prova scritta.
La procedura riguarda esclusivamente il denaro e i beni fungibili, e quindi quantificabili, che possano essere comunque restituiti anche sotto forma di liquidità. In tale ultimo caso, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte.
La forma scelta dal legislatore per l’ottenimento del decreto ingiuntivo è quella del ricorso, preferendola anche in considerazione della rapidità con cui il procedimento dovrebbe concludersi (il destinatario dell'azione ne viene informato soltanto dopo che la stessa è già stata portata a conoscenza dell'ufficio giudiziario).
Il diritto di difesa viene comunque garantito sia dal carattere eventuale del contraddittorio sia dal rigore della prova su cui deve fondarsi la domanda del ricorrente.
Iter del decreto ingiuntivo
In genere il ricorso per decreto ingiuntivo sorge a seguito della costituzione in mora del debitore e della mancata ottemperanza di quest’ultimo a quanto dovuto entro i termini previsti.
A questo punto il creditore, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito, può procedere per vie legali e giudiziarie. Competente è il Giudice di Pace per debiti che non superano il valore di 5.000,00 euro. Diversamente, il decreto ingiuntivo sarà emesso dal Tribunale ordinario.
Una volta depositato il ricorso per l’emissione del decreto, seguendo la procedura prevista, il giudice può richiedere ulteriori prove, qualora ritenga insufficientemente giustificata la domanda ovvero può rigettarla con decreto motivato.
Nel caso in cui invece il giudice ritenga accoglibile la domanda in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 633 C.P.C, emana un decreto motivato (entro trenta giorni dal deposito del ricorso) con cui ingiunge al debitore il pagamento della somma dovuta o la consegna della cosa o della quantità di cose chieste entro un termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Cosa può fare il debitore
A questo punto, il debitore ha 3 opzioni:
- provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i termini prescritti
- far scadere i 40 giorni senza fare nulla
- entro i 40 giorni prescritti, presentare opposizione al decreto ingiuntivo tramite atto di citazione
Nel primo caso, l’ottemperanza del debitore fa cessare immediatamente l’efficacia del procedimento contro di lui. Qualora il debitore ometta qualsiasi azione, il creditore potrà richiedere l’apposizione della formula esecutiva e notificare il cd. Precetto di pagamento, da cui ne deriva la apertura della procedura di espropriazione forzata. Infine, nell’ultimo caso, il giudizio si svolgerà secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.
Qui di seguito si riporta un fac simile di ricorso per decreto ingiuntivo e del conseguente atto di precetto del creditore:
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ----------/TRIBUNALE DI----------
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 C.P.C.
Il signor ------------ nato a --------------- (--) il -------------------- (cod. fisc. --------------------) ed ivi residente in Via ---------------------, ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliato in ------------- Via ------------------ presso e nello studio dell’Avv. ---------------------- che lo rappresenta e difende giusta delega stesa a margine del presente atto
PREMESSO CHE
-In data ------------ la sig.ra ------------- accettava e sottoscriveva il preventivo offerto dal ricorrente commissionando allo stesso la realizzazione di lavori edili da effettuarsi presso l’immobile sito in ---------------- ------------------------------------ per una spesa totale di € ------------------------;
-La sig.ra -------- conveniva con il ricorrente la seguente formula di pagamento: € ---------- ad inizio lavori previsto per il ----------------, € --------------- in corso d’opera, € ------------ a termine lavori previsto per il ------------, € ------------ a 90 giorni dal termine dei lavori;
- La sig.ra ------- non ottemperava a quanto concordato, tanto che il ricorrente Le concedeva un ulteriore lasso di tempo per permetterLe di estinguere il proprio debito;
-Scaduto il termine dilatorio accordato alla sig.ra -------------, a tutt’oggi, malgrado i ripetuti solleciti, la stessa non ha ancora provveduto a corrispondere l’ultima rata dovuta per € --------------- a seguito degli interventi edili eseguiti dal ricorrente sull’immobile di proprietà della sig.ra -----------------;
-Pertanto, il sig. ----------------- risulta essere creditore nei confronti della sig.re ---------------- della somma di € ----------------- pari alla differenza fra il prezzo pattuito e la somma precedentemente versata, oltre ad interessi legali maturati alla data del saldo effettivo.
Tutto ciò premesso
RICORRE
All’Ill.mo Giudice di Pace di/Tribunale di ---------------, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., affinché voglia ingiungere alla Sig.ra ----------, residente in ---------------, di pagare al ricorrente la somma di € ------------ oltre gli interessi legali a decorrere dal ---------------- alla data dell’effettivo soddisfo ed onorari di questo procedimento, fissando alla parte debitrice un termine non superiore ai quaranta giorni ai fini dell’opposizione.
Si allegano:
- Copia dell’accettazione del preventivo e commissione lavori edili presso l’immobile di proprietà -------------;
- Copia ricevute acquisto materiali da parte del sig. ----------------;
- ------------------------
- -------------------------------
Ai fini del contributo unificato il sottoscritto dichiara che il presente ricorso verte in materia di ingiunzione di pagamento ed il valore dello stesso è pari ad € -----------, pertanto è dovuto il contributo unificato pari ad € ---------------------.
Luogo, data Avv. -------------------
il Giudice di Pace di --- / Tribunale di ------
Visto il ricorso che precede, considerato il disposto degli artt. 663 e ss. del c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuta fondata la domanda sulla base dei documenti prodotti
INGIUNGE
Alla Sig.ra ---------, residente in ------, Via ----------- di pagare la somma di € ------------- in favore del ricorrente sig. ------------ -------- oltre agli interessi legali dal -------------- al saldo effettivo ed oltre diritti ed onorari, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto.
Avverte il debitore che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto è suo diritto proporre opposizione avverso lo stesso presso codesto Ufficio Giudiziario e che, al decorso di tale termine, in assenza di pagamento ovvero di opposizione, tale decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Luogo, data
GIUDICE DI PACE DI ------ /TRIBUNALE DI -------------
ATTO DI PRECETTO
Il sig. -------- rappresentato e difeso dall’Avv. ----------- del Foro di ------------ ed elettivamente domiciliato in ------------ Via ------------- presso lo Studio dell’Avv. -------------- per procura stesa a margine del presente atto
PREMESSO CHE
Il Giudice di Pace di -----, / Tribunale di ------ con sentenza n. -----, del --------, depositata in cancelleria il -------- e munita di formula esecutiva il ------- che si notifica unitamente al presente atto di precetto (perché è già titolo esecutivo), ha condannato la sig.ra-------------- ---al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € --------------per ----------------------;
Tutto ciò premesso
INTIMA
Alla sig.ra --------------------- (C.F. -----------), di pagare, nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme: a) la somma di € ---------------- per -------------; b) € ----------- per diritti e onorari successivi alla sentenza c) € ------- per --------------------
e così per complessivi € -------------- con l’avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il predetto termine di 10 giorni dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata.
Luogo, Data Avv. ---------------------