In questo breve articolo ci occupiamo del tema delle successioni ereditarie: in particolare, parleremo del testamento olografo e della divisione ereditaria, specificandone le modalità di impugnazione da parte degli eredi.

Il testamento olografo: che cosa è e quali sono i suoi requisiti

Il testamento viene definito quale ultimo atto di volontà di una persona: in tale atto unilaterale sono racchiuse le intenzioni del c.d. “de cuius” (i.e. la persona che viene a mancare) in merito ai propri beni ed alla loro destinazione. Il testamento può essere olografo, pubblico o segreto.

Quello olografo è sicuramente il tipo di testamento più diffuso: il successo di tale forma testamentaria risiede nella facilità con cui è possibile redigerlo e nella sua semplicità. Infatti, sono sufficienti un foglio ed una penna per poter esprimere validamente le proprie volontà. Per essere valido il testamento olografo deve soddisfare unicamente 3 requisiti di forma, specificati all’art. 602 del Codice Civile:

  1. autografia
  2. data
  3. sottoscrizione.

Stesura

L’autografia consiste nel fatto che il testamento deve essere scritto integralmente dal testatore di proprio pugno, con ciò si intende con la penna (o matita). In pratica, il testamento olografo deve essere interamente autografo, non può essere scritto con mezzi meccanici né da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore: la mancanza di autografia determina la nullità del testamento. Va da sé che è importante la chiarezza nello scrivere, sia in termini di ortografia sia come terminologia impiegata, di modo da lasciare il meno spazio possibile alle interpretazioni post mortem da parte degli eredi.

Ovviamente la collaborazione intellettuale di un professionista (avvocato o notaio a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza) nella redazione del testamento, non ne produce la nullità. 

La data

Quanto alla data, essa consiste nell‘indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui il testamento fu scritto. Non deve essere necessariamente indicata l’ora. La data può validamente riportare anche un’indicazione diversa, che possa però essere interpretata in maniera univoca (ad esempio: Natale del 2017 o Capodanno del 2018).

Indicare la data serve sostanzialmente ad accertare, qualora ve ne fosse bisogno, se il testatore era capace di intendere e di volere nel giorno in cui il testamento fu formato oppure, nel caso di due testamenti successivi della stessa persona, quale sia il testamento posteriore che revochi le disposizioni contenute nei testamenti anteriori. La sua mancanza nell’atto (o la sua incompletezza) determina l’annullabilità del documento, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro i successivi 5 anni, ai sensi dell’art. 606 comma 2, c.c.  

La firma

La sottoscrizione (firma) serve ovviamente ad individuare il testatore: di solito essa indica il nome ed il cognome ma, per essere valida, è sufficiente che indichi con certezza la persona del testatore, anche a mezzo di pseudonimo o vezzeggiativo.

La sottoscrizione deve essere apposta sempre alla fine del testo, pena la invalidità dell’atto stesso.

La pubblicazione del testamento olografo

Quando si rinviene un testamento olografo è d’obbligo presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, con lo scopo di consentire l’esecuzione del testamento nei confronti dei terzi. Essa non incide assolutamente sull’apertura della successione, che si verifica al momento della morte della persona della cui successione si tratta. Il termine “pubblicazione” è riferito all’atto pubblico redatto dal notaio in quanto pubblico ufficiale e depositato presso il proprio studio fino al pensionamento o alla cessazione dell’attività. La pubblicazione è annotata nel “Registro generale dei testamenti”.

Per la pubblicazione del testamento è necessario quindi recarsi da un notaio, il quale procederà alla pubblicazione redigendo un apposito verbale in presenza di due testimoni. Il testamento è allegato in originale al verbale di pubblicazione. Nel verbale è descritto compiutamente il documento su cui è scritto il testamento, nonché tutto quant’altro eventualmente scritto dal testatore sul foglio utilizzato (o su altro supporto). Il verbale viene poi sottoscritto da chi ha richiesto la pubblicazione del testamento nonché dai testimoni ed infine dal notaio. 

La mancata pubblicazione non rende nullo il testamento in quanto essa ha la funzione di consentire l’esecuzione dello stesso nei confronti dei terzi, mentre la sua invalidità è legata ad eventuali vizi di forma o di sostanza idonei a comprometterne l’autenticità.

Lo scopo dell’impugnazione del testamento 

Quando la successione ereditaria avviene per testamento (olografo o pubblico), coloro che ritengono di avere subìto una lesione dei propri diritti successori (siano essi eredi legittimi parenti del defunto entro il VI grado – o legittimari – coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta) potrebbero avere interesse ad impugnarlo.

Attraverso l’impugnazione testamentaria si vuole perseguire il fine di soddisfare, nel rispetto della normativa, le aspettative ereditarie di coloro che siano stati, in tutto o in parte, esclusi dal testamento del defunto o che risultino in qualche modo penalizzati dalle disposizioni in esso contenute. Il risultato è l’annullamento o la dichiarazione di nullità integrale o parziale del testamento stesso, al cui esito si apre la successione legittima, che, in mancanza di testamento, devolve le sostanze del defunto tra i parenti stretti, in base alla normativa del Codice Civile.

La materia della successione ereditaria rientra tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria, per cui prima di impugnare il testamento con atto di citazione innanzi al Tribunale del luogo ove la successione si è aperta, è obbligatorio promuovere un procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda.

Nullità e annullabilità del testamento olografo

Il testamento è impugnabile per vizi formali o sostanziali, che ne determinano la nullità o la annullabilità. La differenza risiede nel fatto che un testamento nullo non produce alcun affetto sin dall’inizio (ex tunc) ed è come non ci fosse mai stato, mentre un testamento annullabile produce effetti fino a quando, per l’appunto, non viene annullato (quindi ex nunc). 

Il testamento olografo è nullo quando presenta anomalie gravi fra cui:

  • la mancanza di due dei suoi elementi essenziali quali l’autografia o la sottoscrizione; scarsa chiarezza delle disposizioni in esso contenute, tali da dare adito a diverse interpretazioni o da non essere comprensibili o di impossibile esecuzione;
  • disposizioni generiche sui beneficiari, che ne impediscono la chiara identificazione;
  • disposizioni illecite (cioè illegali) o impossibili (che non possono verificarsi).

Invece è annullabile in caso di vizi meno gravi, per cui l’atto produce comunque i propri  effetti, che tuttavia possono essere annullati se si procede con la impugnazione: 

  • mancanza o incompletezza della data (di cui si è già detto sopra)
  • incapacità di agire del testatore (ad esempio in caso di minori, interdetti o incapaci di   intendere e volere del testatore al momento della redazione);
  • vizi della volontà ovvero errore, violenza e dolo (cfr. articolo 624 del codice civile): per errore si intende una “falsa rappresentazione della realtà giuridica o di fatto” su cui si basa il testatore; la violenza riguarda la redazione del testamento sotto minaccia di un male ingiusto (la violenza fisica, invece, è causa di nullità del testamento); infine il dolo consiste in un inganno del beneficiario che spinge il testatore a disporre dei propri beni a suo favore.

Termini di prescrizione testamento olografo

L’art 606 2° comma del c.c. stabilisce che “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.

Quindi l’azione di annullabilità deve essere intrapresa entro 5 anni dall’apertura del testamento da parte del notaio. L’azione di nullità invece non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento.

Impugnazione di un testamento per lesione di legittima

Può accadere che il testamento, seppur corretto dal punto di vista formale e da quello sostanziale, non abbia considerato, o lo abbia fatto in modo non corretto, la posizione dei cosiddetti “legittimari”.

I legittimari sono coloro a cui la legge riconosce il diritto alle cosiddette quote di legittima. Infatti, in base alla legge vigente, il testatore non può decidere liberamente per tutto il suo patrimonio. Ai fini dell’impugnazione dell’atto testamentario, i legittimari possono esperire un’apposita azione legale di riduzione delle disposizioni testamentarie. Questa azione è diretta ad ottenere la “reintegrazione” della quota riservata agli eredi legittimari. In detto caso il testamento non è viziato, quindi nullo né annullabile e produce effetti fino a quando non verrà pronunciata la sentenza di accoglimento della domanda proposta dai legittimari.

Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è di 10 anni.

La divisione ereditaria

Quando l’eredità è attribuita a più soggetti, ciascuno dei coeredi diventa contitolare dei beni appartenenti all’asse ereditario (cioè l’insieme dei beni e dei debiti/crediti che costituiscono il patrimonio oggetto dell’eredità), dando così origine alla comunione ereditaria.

Per sciogliere la comunione, i coeredi possono ricorrere alla divisione ereditaria, disciplinata dagli articoli 713 e ss. del codice civile. 

Attraverso il procedimento di divisione, il coerede diventa unico ed esclusivo proprietario dei beni assegnatigli ed il cui valore è proporzionale alla propria quota ereditaria.

La divisione può essere di tre tipi: contrattuale, giudiziale o testamentaria. Quest’ultima è effettuata direttamente nel documento dal defunto, che divide i suoi beni tra gli eredi mediante le disposizioni testamentarie; quella giudiziale si ha nel caso di accordo tra coeredi mentre quella contrattuale, evidentemente, si ha mediante contratto.

I presupposti per poter procedere alla divisione ereditaria sono:

  • esistenza di un’unica massa ereditaria;
  • istituzione di più eredi;
  • istituzione di eredi per quote ideali e non per singoli beni.

La divisione può essere richiesta solo da chi abbia accettato l’eredità e sia di conseguenza diventato coerede; essendo un diritto imprescrittibile può essere chiesta in ogni tempo. L’azione può essere esperita con atto di citazione, dopo aver obbligatoriamente tentato la mediazione (come detto prima).

Al termine delle operazioni di divisione, ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari, poiché gli effetti della divisione retroagiscono al momento dell’apertura della successione.

 

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Qui di seguito riportiamo un fac simile di citazione per divisione ereditaria:                                              

Tribunale di ______________

Atto di citazione per divisione ereditaria

il Sig. ____________________, nato a _____________________, il _______________________ e residente in _________________ alla via ___________________ n. ___ (C.F.: ___________________), elettivamente domiciliato in _____________________ alla via _____________________ n. ___, presso e nello studio dell’Avv. __________________ del Foro di _________________ (C.F.: _________________ – fax: ____________________ – p.e.c.: ______________________), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

Premesso che

–  il Sig. ______________________, alla morte di _________________ avvenuta in data ________________ ha ereditato unitamente al Sig. __________________ e al Sig. ____________________, in comunione, i seguenti beni: _________________________________;

_________________________________;
– ogni coerede è titolare delle seguenti quote: ___________________________;
– tuttavia la comunione suddetta non può più continuare in quanto ________________________;
– il Sig. __________________ intende divenire esclusivo proprietario della sua quota;
– il tentativo di mediazione esperito non è andato a buon fine.

Tutto ciò premesso, il Sig. ___________________, come sopra rappresentato e difeso,

cita

il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il __________________ e residente in ________________ alla via _________________ n. __ (C.F.: ________________________) e il Sig. _______________________________ nato a ____________________ il _________________ e residente in ________________ alla via _________________ n. __ (C.F.: ________________________)
a comparire innanzi al Tribunale di ______________ all’udienza che si terrà il giorno _____________, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
– nominare un consulente tecnico d’ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
– ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
– attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
– porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro __________ e che pertanto il valore del contributo unificato ammonta a euro _____________ .
Si allega:
1) estratto catastale immobili _____ ;
2) denuncia di successione;
3) _____________
4) verbale negativo per mancato accordo tra le parti rilasciato dall’organismo di mediazione ________;
5) dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010

Luogo, data
Avv. ________________