L’istituto della rescissione e gli effetti della pronuncia

La rescissione contrattuale è uno strumento giudiziale posto a tutela di uno dei due contraenti il quale, grazie proprio a questo istituto, viene tutelato contro la possibilità che l’altra parte approfitti di particolari situazioni per trarne vantaggio: la rescissione comporta la cessazione degli effetti del contratto nel momento in cui si verifica una delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Può infatti capitare che, per ragioni di necessità, si concluda un accordo a condizioni inique: il contratto che ne deriva è formalmente valido (non è privo degli elementi essenziali che lo rendono nullo ovvero non è contrario a buon costume o a ordine pubblico) e sicuramente non è annullabile (il consenso non è stato infatti carpito con l’inganno, la violenza o l’errore). Tuttavia, la parte “lesa” da tale ingiustizia può, entro un anno dal fatto, agire in giudizio per ottenere lo scioglimento del contratto. L’azione di rescissione mira, dunque, a ristabilire l’equilibrio contrattuale in tutti quei casi in cui vi sia uno squilibrio fra le prestazioni, dovuto a circostanze che il legislatore ritiene di dover tutelare. Ed è proprio questo che differenzia la rescissione dalla risoluzione del contratto: seppur vero che l’effetto è lo stesso (ossia lo scioglimento dell’accordo), tuttavia il presupposto della rescissione è quello di garantire l’equità del sinallagma e non quella di tutelare la libertà del contraente.

Il contratto rescindibile è provvisoriamente efficace ed opponibile a terzi fino a che il ricorrente non si rivolge al giudice per fare in modo che lo stesso non sia mai stato concluso, con restituzione delle reciproche prestazioni: la pronuncia giudiziale di rescissione elimina ex tunc (i.e. dall’inizio, retroattivamente) gli effetti giuridici prodottisi sino a quel momento. 

La Disciplina nel Codice Civile

Il Libro IV, Titolo II, Capo XIII del Codice Civile, intitolato proprio “Della rescissione del contratto”, dedica a questo istituto cinque articoli, da 1447 a 1452.

L’ordinamento disciplina solo due casi in cui l’azione di rescissione può essere esercitata:

  • nel caso di contratto concluso in stato di pericolo (art. 1147 C.C.);
  • nel caso di “lesione”, cioè quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio (art. 1148 C.C.).

Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo

La prima ipotesi di rescissione prevista dal codice civile è quella relativa al contratto concluso in stato di pericolo.

La norma consente alla parte che ha assunto un’obbligazione contrattuale di richiedere giudizialmente la rescissione dell’accordo se le condizioni dello stesso risultano ìmpari e l’iniquità è stata determinata dalla necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Tre sono dunque i presupposti della rescissione per stato di pericolo:

  1. L’iniquità della condizioni.
  2. Il pericolo di un danno grave alla persona. 
  3. La conoscenza dello stato di pericolo per la controparte.

Nella concretezza operativa, la norma permette alla parte debole che ha assunto un’obbligazione contrattuale di poter domandare giudizialmente la rescissione se le condizioni del contratto non sono eque, e se l’iniquità viene determinata dalla necessità (nota alla controparte) di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; mentre alla controparte più forte di ricevere un equo compenso assegnato dal giudice per la prestazione. 

Un esempio pratico 

Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio la fattispecie.

Tizio è in sella alla sua moto quando subisce un brutto incidente. Un medico o una autoambulanza privata passano di là per caso e si offrono di prestargli le loro cure o di portarlo subito in ospedale, ma in cambio di una cifra altissima, ben superiore a quella prevista dalla legge.

Se Tizio accettasse le condizioni inique dell’accordo lo farebbe esclusivamente per la necessità, nota alla sua controparte, di salvare se (o altri) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Tizio può quindi rivolgersi al giudice perché pronunci la sentenza di scioglimento del contratto: il magistrato potrà comunque assegnare un equo compenso all’altra parte (quella che ha eseguito la prestazione chiedendo un compenso iniquo) per l’opera da lui prestata. Così, ad esempio, l’autista dell’autoambulanza riceverà il prezzo normale di una corsa o il medico un corretto compenso per la sua prestazione.

Rescissione contratto per lesione ultra dimidium (i.e. oltre la metà)

Il secondo caso in cui si può azionare l’azione rescissione del contratto è quella per lesione, disciplinato nell’art. 1448 c.c. che testualmente prescrive che: 

“1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.  2. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.  3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.  4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.  5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”.  

Dunque, ogni qual volta si riscontri una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è la conseguenza dello stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. 

Dalla lettura della norma, emergono i presupposti della rescissione per stato di bisogno:

  • lo stato di bisogno;
  • lo squilibrio tra le prestazioni (lesione pari almeno alla metà del valore della prestazione);
  • l’approfittamento. 

Va da sé che la rescissione non è applicabile, come ribadisce lo stesso articolo, ai contratti aleatori, che per loro natura sono soggetti di per sé ad un alto tasso di rischio.

Un esempio pratico

Anche per questa fattispecie un esempio chiarificatore aiuta.

Caio è il proprietario di una azienda che sta fallendo e, per evitarlo, ha bisogno di ingente liquidità economica. Decide quindi di mettere in vendita la sua villa del valore di 1 milione di Euro: il suo amico Nevio, sapendo della sua necessità, ne approfitta e gli offre un terzo del valore effettivo dell’immobile. Caio, costretto dal bisogno, accetta.

In questo caso, emergono tutti i presupposti per poter agire ai fini di ottenere la rescissione: lo stato di bisogno di Caio che gli impone di vendere la sua casa, l’approfittamento del suo amico Nevio che conosce bene il suo bisogno e, forte di ciò, si offre di acquistare l’immobile ad un prezzo inferiore alla metà del suo valore.

L’azione di rescissione 

La azione di rescissione può essere esperita dalla parte più debole dell’accordo tramite atto di citazione, al fine di ottenere lo scioglimento del contratto iniquo. Chiaramente l’attore dovrà dimostrare le condizioni dello stato di bisogno o di pericolo e l’iniquità della prestazione.

Il Codice Civile accorda al contraente contro il quale viene domandata la rescissione la possibilità di evitarla attraverso l’offerta di una modifica del contratto, adeguando la propria prestazione a quella dell’altra parte, purché sia sufficiente a ricondurlo in una condizione di equità. Il contratto modificato dalla volontà delle parti sarà quindi valido in quanto equo. Per citare gli esempi su esposti, il medico (o l’autoambulanza) può restituire a Tizio la cifra spropositata richiesta e magari richiedere solo un equo compenso; mentre Nevio può acquistare la casa di Caio al suo effettivo valore di mercato o poco meno.

La domanda di rescissione deve essere spedita entro il termine di prescrizione di un anno, decorrente dalla conclusione del contratto, come prescrive l’art. 1449 c.c.. Detta regola non vale allorquando la fattispecie integri gli estremi di un reato. In tal caso l’articolo di riferimento è il 2947 Cod. Civ.: il termine di prescrizione è pari a 5 anni (due per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli) e decorre dal giorno in cui il reato è estinto o dalla data in cui la sentenza penale è diventata irrevocabile. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il fatto integri gli estremi dell’usura ai sensi dell’art. 644 c.p.

La rescissione della divisione

L’ultima comma dell’art. 1448 c.c. appena analizzato precisa che la disciplina della rescissione non si applica alla divisione. Quando si parla di divisione si fa riferimento alla materia testamentaria, tema già toccato in un nostro precedente excursus (leggilo qui). Il contratto di divisione pone infatti delle regole speciali all’azione di rescissione, disciplinate all’art. 763 Cod. Civ. che testualmente recita: “1. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. 2 La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante. 3 L’azione si prescrive in due anni dalla divisione”. 

La rescissione della divisione può essere fatta quindi valere nel termine di prescrizione di due anni dalla divisione stessa ed è sufficiente il solo elemento oggettivo della lesione oltre il quarto e non anche quello soggettivo dello stato di pericolo o di bisogno.

Il divieto di convalida

L’ultimo articolo del Codice dedicato alla rescissione è il 1451, che sancisce la inammissibilità della convalida del contratto rescindibile, differenziando quindi ancora una volta l’istituto dall’azione di annullamento.

La convalida infatti elimina un vizio dell’atto: ma, come già ampiamente detto, il contratto rescindibile non è viziato, bensì solo alterato nell’equilibrio delle prestazioni. Ed è questo che spiega l’inammissibilità della convalida. 

 

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Lo Studio Mallozzi, Fiaschi & Partners vanta un ampio team di esperti per aiutarti. Contattaci!

Di seguito si propone un fac simile di atto di citazione per ottenere la rescissione di un contratto per lesione, sulla base dell’esempio esposto. CLICCA QUI PER SCARICARLO.