NASpI: normativa di riferimento
Con il termine NASpI (acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) si intende l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro e che per tutto il periodo di riferimento possiedano:
- Lo stato di disoccupazione involontaria: per licenziamento, dimissioni per giusta causa o durante la maternità e in altri casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- Il requisito contributivo: ossia almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti;
- Il requisito lavorativo: ossia aver lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La normativa
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, emanato in attuazione della Legge 183/2014. La materia è stata poi regolamentata dalla Circolare INPS numero 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti della NASpI, in vigore dal 1° maggio 2015.
La norma testualmente recita: “l’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione […]”. Ma cosa si intende per stato di disoccupazione, essendo questo uno dei requisiti necessari per poter percepire l’indennità di disoccupazione NASpI?
Il Ministero del Lavoro, attraverso la Circolare 34 del 2015, ha chiarito che per “non occupazione” si intende il mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, ma non solo: rivestono la condizione di disoccupati anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, abbiano un reddito annuo inferiore a quello minimo, escluso da imposizione fiscale, pari a:
- Per il lavoro subordinato o parasubordinato: 8.000 euro;
- Per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale): 4.800 euro.
NASpI e Partita IVA
Da quanto appena letto, appare chiaro che la NASpI spetti anche qualora il lavoratore disoccupato sia titolare di partita IVA già esistente al verificarsi dello stato di disoccupazione ovvero intenda aprirla durante il detto periodo. Unico limite, in ogni caso, è che il reddito annuo (presunto o reale) ricavato dall’attività di lavoro autonomo sia inferiore a 4.800 euro. Quindi l’esclusione eventuale della indennità non deriva dall’aver aperto una partita IVA ma bensì dal reddito prodotto. Oltre a ciò, il titolare di partita IVA che percepisce la NASpI è tenuto a comunicare all’INPS il reddito annuo che prevede di ottenere entro termini ben precisi: è la stessa circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, con l’ art. 2 comma 10 punto b., a specificare che “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.
Dunque, sia il lavoratore già titolare della partita IVA al momento dell’accesso al beneficio sia colui che intenda avviare una attività (con apertura di Partita IVA) in concomitanza al godimento della NASpI hanno diritto al beneficio: per entrambi l’ammontare della NASpI verrà ridotto per un importo pari all’80% del reddito previsto, tenendo conto del periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine della NASpI o, se precedente, la fine dell’anno.
Al contrario, per coloro che svolgono attività lavorativa di natura occasionale (lavoro accessorio), remunerata nel limite complessivo di 5mila euro annui, non spetta alcuna comunicazione all’INPS.
Calcolo NASpI per i titolari di partita IVA preesistente
In caso di attività preesistente, il beneficiario è tenuto a comunicare all’INPS (come già visto nella Circolare n. 94 sopra riportata) il reddito annuo presunto (anche fosse pari a “zero”) entro 30 giorni dalla domanda di accesso alla NASpI; qualora poi il lavoro autonomo in concomitanza dell’accesso al beneficio coinvolga più anni solari, sarà onere del beneficiario comunicare il reddito presunto tramite apposito modello entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata comunicazione la NASpI sarà sospesa fino all’acquisizione.
L’importo verrà poi rideterminato dall’INPS considerando il reddito dichiarato nel modello UNICO o, se il soggetto non è tenuto, nell’autodichiarazione del reddito, da presentarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso contrario, il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma.
Nell’ipotesi in cui la domanda di NASpI dovesse essere respinta per mancata comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda – del reddito derivante da attività lavorativa autonoma preesistente, è possibile presentare una nuova domanda entro i 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro comunicando il reddito presunto dell’attività in essere.
Calcolo NASpI in caso di inizio nuova attività
Quale incentivo alla autoimprenditorialità, sussiste la possibilità per il beneficiario di richiedere l’anticipo NASpI allorquando lo stesso voglia aprire una partita IVA ai fini dell’avvio di nuove attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Per poter ottenere la liquidazione anticipata è necessario presentare domanda in via telematica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda NASpI, se l’attività è precedente.
In questo modo, il beneficiario potrà richiedere la liquidazione della intera indennità di disoccupazione o della parte rimanente in un’unica rata:
- a titolo di incentivo per nuova attività: ossia per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
- nel caso di dipendente con partita IVA, quindi per lo sviluppo di una attività preesistente: cioè chi aveva partita IVA e lavoro dipendente contemporaneamente prima di richiedere la NASpI potrà richiedere il pagamento della prestazione in un’unica soluzione per sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma.
In ogni caso si interrompe la ricezione del sussidio mensile, in quanto lo stesso viene erogato in un’unica rata.
Diversamente, qualora il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato prima della fine del periodo in cui è riconosciuta la NASPI anticipata, è obbligato a restituire per intero quanto percepito.
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