Requisiti

a.      un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni;
b.     un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni; l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti di importo inferiore, ossia di almeno euro 500.000, se effettuati in start-up innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese;
c.      una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono:
1.     dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2.     presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3.     dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
Il comma 2 dell’articolo 26-bis demanda l’individuazione della procedura per l’accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i seguenti documenti:
a.      copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b.     documentazione comprovante la disponibilità della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;
c.      certificazione della provenienza lecita dei medesimi fondi
d.     dichiarazione scritta contenente l’impegno a utilizzare i fondi per lo scopo di legge, che contenga una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell’investimento o donazione.
Ai sensi del comma 3 si prevede che l’autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative delle norme in esame, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”.
Si precisa che detto visto è revocato anche quando il soggetto interessato ha dismesso l’investimento prima della scadenza del termine di due anni.
I presidi antiriciclaggio
Oltre alla menzionata certificazione della provenienza lecita dei fondi e alla dimostrazione della titolarità effettiva degli importi da investire, il comma 3-bis dispone che, ferma restando l’applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lg. 231/2007), per la preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del richiamato nulla osta l’autorità amministrativa trasmette tempestivamente alla UIF le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi.
Insieme a tali comunicazioni sono trasmessi ogni altra informazione, documento o atto disponibili sul soggetto che intende avvalersi della procedura per ottenere il visto per investitori, i quali siano ritenuti utili ai fini della verifica.
Con le norme attuative saranno altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della richiamata documentazione, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta alle Forze di polizia (le quali, ai sensi dell’art 8 comma 2 d.lg. 231/2007, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Con le norme di attuazione di cui al comma 2 dell’Art. 26 bis citato, sono disciplinate le procedura per l’accertamento delle verifiche  preliminari.
Al titolare del Visto per investitori è rilasciato un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori” revocabile se entro tre mesi dalla data di ingesso in Italia lo straniero non ha effettuato l’investimento.
Il permesso è revocabile se l’investitore è dismesso prima della scadenza biennale.