La crisi del settore agricolo

È noto come negli ultimi decenni il settore produttivo agricolo – quale settore tra i più importanti e significativi del nostro Paese – sia stato travolto da una crisi senza precedenti che ha determinato – non soltanto nel nostro Paese, ma in tutta Europa – una condizione di profonda sofferenza economica, oltre che personale, degli esercenti tale professione.

Cambiamenti climatici, aumento dei costi di produzione, difficoltà nella collocazione dei prodotti agricoli sui mercati,  resistenze nell’accesso al credito, indebitamento, multe per le quote latte… sempre più imprenditori si sono ritrovati in  condizione di forte crisi economica e finanziaria, in uno stato di perdurante squilibrio – ormai cronicizzato- tra i debiti assunti  e il patrimonio disponibile e l’incapacità di adempiere con regolarità agli impegni già assunti: il cosiddetto stato di sovraindebitamento.

Condizione resa ancora più complicata dall’ impossibilità per l’imprenditore agricolo di gestire le situazioni debitorie accedendo alle procedure concorsuali previste, nel nostro ordinamento, dalla legge fallimentare.

 Legge n.3/2012: la legge “salva suicidi”

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 – successivamente modificata e convertita nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 –  introducendo “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ha predisposto una disciplina innovativa, riconoscendo al debitore non fallibile la possibilità di proporre ai propri creditori un programma di ristrutturazione del debito, che gli permetta – se accettato dai creditori ed accolto dal giudice – di onorare i propri debiti nella misura in cui sia in grado di pagare e di vedersi cancellato l’eventuale debito restante (c.d. esdebitazione).

Anche l’imprenditore agricolo che non sia soggetto e/o assoggettabile alle procedure concorsuali di cui alla legge fall. 267/42, può accedere agli istituti del Sovraindebitamento.
Qual è l’attività che l’impresa esercita in modo prevalente?
La risposta a questa domanda comporta la possibilità di accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 per le imprese agricole

L’esdebitazione

La previsione di una “procedura di esdebitazione” del Sovraindebitato ha quindi consentito a molti di poter gestire al meglio le proprie situazioni debitorie, di riprendere una nuova attività commerciale pervenendo alla cancellazione di parte dei debiti nelle ipotesi in cui il patrimonio e i redditi del debitore fossero insufficienti a garantire la soddisfazione integrale dei debiti contratti.

Come si può procedere?

Possono accedere alle procedure indicate dalla c.d. “Legge salva suicidi” tutti i soggetti che non rientrano nelle previsioni normative della legge fallimentare.

In particolare, ai sensi della citata normativa, un imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni aziendali potrà avvalersi di due procedure distinte, purché sia data risposta alla domanda di cui sopra:

  • Accordo di composizione della Crisi;
  • Liquidazione del Patrimonio.
  1. Con l’Accordo di Composizione della Crisi, si produce l’effetto di un “piccolo concordato”: l’imprenditore adotta una precisa procedura legale per la composizione della crisi, finalizzata al raggiungimento di un accordo che dovrà ottenere il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti e con cui viene formulato un piano di rientro del debito, totale o parziale. Il piano dovrà essere realizzabile e sostenibile finanziariamente ossia commisurato alle reali possibilità finanziarie della azienda.

Requisiti per accedere a tale procedura sono:

  1. Non essere soggetto fallibile;
  2. Non essere soggetto a procedure concorsuali;
  3. Non avere fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge sul sovra indebitamento;
  4. Non aver fruito della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 e 14 bis della legge 3/2012.
  1. b) La Liquidazione del Patrimonio (artt. 14-ter ss., L. n. 3/2012)

si attua generalmente nelle situazioni debitorie più complesse, nel caso in cui il debitore per soddisfare le pretese creditorie metta a disposizione il proprio patrimonio.  Trattasi di procedura alternativa alle procedure di composizione della crisi avente carattere negoziale esaminate nella sezione prima della L. n. 3/2012 e può prendere avvio tramite la proposizione volontaria di apposita domanda da parte del debitore oppure  a seguito di conversione di un’esistente procedura  di composizione  della crisi da sovraindebitamento, può essere richiesta dal debitore o da uno dei creditori, nei casi indicati dall’art.14-quater oppure per effetto di conversione d’ufficio disposta dal giudice di tale procedura.

Considerazioni

La legge n. 3/201 ha rappresentato – ed ancora oggi rappresenta- per molti imprenditori agricoli uno strumento importante per l’emersione da situazioni debitorie complesse, talvolta addirittura drammatiche.  Spesso chi vive questo tipo di esperienza è sopraffatto dalle preoccupazioni per sé e per la propria famiglia e difficilmente possiede le competenze tecniche per orientarsi tra le possibilità offerte dal nostro ordinamento e individuare valide soluzioni.

Consigliabile è pertanto affidarsi a professionisti esperti in ambito legale capaci di accompagnare efficacemente il debitore nella ricostruzione del proprio quadro debitorio e nella individuazione di possibili percorsi di risanamento riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.