In materia di inadempimento in pendenza nel corso del secondo lockdown è da sottolineare in maniera rilevante una relazione resa nota dalla Cassazione, che evidenzia la possibilità di rinegoziare i contratti, poiché il periodo caratterizzato dalle emergenze emerse durante il primo e il secondo lockdown, causato dal covid-19 non contempla l’esclusione automatica della responsabilità dei debitori e di conseguenza il mancato adempimento, a causa dell’osservanza delle misure di contenimento per la pandemia. Per poter usufruire di agevolazioni in merito bisogna essere in grado di dimostrare che il mancato adempimento è stato causato da eventi avversi rilevanti nell’ambito familiare.

Relazione della Cassazione numero 56/2020

Questa specifica è stata formulata dall’ufficio del massimario della Cassazione, in una relazione inerente alla normativa anti-coronavirus in ambito contrattuale e concorsuale. La relazione in oggetto è la numero 56 del 2020 e pone in essere quesiti verso la problematica della pandemia e le conseguenti problematiche economiche, che possono avere sulla possibilità di adempiere ai contratti sia privati che pubblici. La Cassazione ha messo in evidenza l’adeguatezza di molti rimedi contemplati nel codice civile che unitamente alle norme emergenziali e transitorie,  soprattutto permettono di mantenere gli accordi in merito all’adempimento delle norme e delle cifre contrattuali da parte dei debitori.

Impostazione dei problemi

Questo significa che se non si hanno problematiche documentabili, assolutamente gravi e invalidanti a livello economico, si rende quasi automatico l’adempimento dei contratti stipulati in precedenza alla pandemia; solo dimostrando in maniera efficace che nonostante la buona volontà manca la possibilità materiale di onorare i debiti e le norme contenute nei contratti stessi, questi devono essere soggetti a un adempimento valido sia nei tempi che nelle somme. Le tematiche affrontate dalla relazione della Cassazione specificano impostazione dei problemi: sulle norme, sull’impossibilità di adempiere sopravvenuta in seguito, in merito alle norme sugli oneri eccessivi sopravvenuti sul inadempimento della prestazione e l’impossibilità finanziaria; sulle norme anti-covid, sulle norme emergenziali per tutte le imprese in crisi.

Procedure di carattere minore

L’esecuzione di procedure di carattere minore, sulla conservazione dei contratti e la rinegoziazione dei contratti non rispettati. L’impostazione dei problemi mette al primo posto la gestione delle prestazioni contrattuali e i rimedi di natura legale correlati, le risoluzioni o le negoziazioni sono sottoposte ovviamente all’effettivo verificarsi di avvenimenti straordinari imprevedibili, o a una situazione eccessivamente onerosa a carico delle prestazioni dei contratti stessi, mentre se dirigiamo la nostra attenzione verso le norme anti-covid dobbiamo mettere in evidenza che l’interpretazione di queste norme si dirama su due differenti piani, ovvero: verso la responsabilità del debitore inadempiente messo in difficoltà dalle misure di contenimento per la pandemia, oppure a una valutazione della responsabilità esercitata verso l’adeguamento alle misure anti covid; in ogni caso viene ribadito che lo sforzo all’osservanza sia materiale che economica nei confronti delle limitazioni sanitarie non mette in diritto di esimersi dall’adempimento contrattuale sebbene venga dichiarato che il debitore è tale ma non per colpa e nemmeno per scelta, ma per regole e norme imposte dalla situazione generale del paese.

Valida giustificazione per l’inadempimento

Ovviamente il debitore deve poter dimostrare in modo chiaro ed efficace che sono state le misure di contenimento anti-coronavirus ad avergli procurato un impedimento insormontabile e ad eseguire prestazioni e pagamenti. Un punto da chiarire in maniera più esaustiva, poiché non è chiaro se la situazione pandemica, le restrizioni e le limitazioni che obbligano all’osservanza delle norme anti-covid siano una valida giustificazione per l’inadempimento in pendenza nel corso del secondo lockdown.