In data 5 Agosto 2021 il Legislatore ha emanato il decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché misure urgenti in materia di giustizia.

Il Decreto Legge prevede nuovi strumenti di contenimento della crisi provocata dall’epidemia di Sars Covid 19 a favore delle imprese, disponendo il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva europea n. 1023 del 2019.

In questo articolo vedremo cosa è cambiato rispetto alle norme precedenti e quali sono le personalità che entrano in gioco.

Codice della Crisi d’impresa

Di fondamentale importanza è l’introduzione dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”, rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

A partire dal 15 novembre 2021 gli imprenditori commerciali ed agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, potranno difatti avvalersi della nuova procedura prevista dagli art. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori di qualunque dimensione, dunque, potranno, senza rinunciare all’assistenza dei professionisti di fiducia, affiancare ad essi un esperto facilitatore, terzo e imparziale, competente nella ristrutturazione aziendale e nella materia della crisi d’impresa. Una nuova figura professionale, specializzata attraverso un apposito percorso formativo previsto dal Ministero, e in grado, grazie alla propria indipendenza e terzietà, di favorire le trattative volte all’individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi.

Come funziona

Il funzionamento del sistema è assicurato dalla digitalizzazione: l’ingresso nella composizione negoziata avverrà attraverso una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito delle singole camere di commercio, che conterrà anche un test, con funzione di autodiagnosi, che consente a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l’effettiva perseguibilità del risanamento.

Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Sono previste misure premiali per l’imprenditore che scelga di utilizzare questo strumento e tutele per tutti i soggetti interessati all’operazione di risanamento. Permane il controllo del Tribunale sulla procedura di crisi, a tutela dei soggetti coinvolti ed a tutela del patrimonio, specialmente laddove vi siano terzi creditori o procedure fallimentari che potrebbero aggredirlo.

Cosa cambia

Il nuovo sistema punta a favorire la continuità aziendale e la conservazione dei valori imprenditoriali; qualora la negoziazione non fosse fruttuosa, la liquidazione concordata del patrimonio del debitore sarà resa più agevole.

La conoscenza da parte delle imprese del nuovo strumento sarà fondamentale per il successo della ‘composizione negoziata’, per affrontare la gestione della ristrutturazione del debito e raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale.

Il rinvio a maggio 2022 del Codice della crisi ne consentirà l’adeguamento al mutato contesto economico e alle indicazioni provenienti dalla Direttiva europea Insolvency. Più lungo il rinvio dei meccanismi di allerta, differiti al 31 dicembre 2023, per permettere una maggiore gradualità nella gestione della crisi che tenga conto degli effetti della pandemia.

Inoltre, sarà centrale il ruolo delle Camere di Commercio, presso le quali sarà istituita una piattaforma con parametri di allerta utili ad aiutare l’imprenditore a valutare il grado di difficoltà in corso evitando il dissesto, e sarà centrale il ruolo dei professionisti, quali dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, dei quali si terrà un elenco da cui attingere per seguire le imprese in difficoltà.

La procedura di composizione negoziata

La procedura di composizione negoziata, giunta a conclusione, avrà esito positivo quando viene individuata una soluzione idonea per il superamento della situazione di crisi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 118/2021, le parti hanno la possibilità di concludere:

  • un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  • una convenzione in moratoria ai sensi dell’art. 182 octies L.F.;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., vale a dire un piano di risanamento senza tuttavia la necessità di attestazione.

L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 118/2021 dà all’imprenditore la possibilità di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis, art. 182 septies ed art. 182 novies della legge fallimentare (in questo caso la percentuale prevista dall’art. 182 septies L.F. è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto).

Secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 3, del D.L. n. 118/2021, l’imprenditore può infine alternativamente:

  • predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 18 del D.L. n. 118/2021;
  • accedere ad una delle procedure previste dal R.D. n. 267/1942, dal D.lgs. n. 270/1999 o dal D.L. n. 347/2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 39/2004.

Nel caso in cui l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni per il superamento della situazione di cui all’art. 11, comma 1 e 2, del D.L. n. 118/2021 non sono praticabili, l’imprenditore ha la possibilità di presentare, come si è accennato, una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell’art. 161, comma 2, lett. a), b), c), d), L.F.

Lo Studio Legale Mallozzi Fiaschi & Partners vanta un’esperienza trentennale nell’ambito del diritto dell’impresa; il continuo aggiornamento e la particolare attenzione alle evoluzioni normative consente ai professionisti dello studio di offrire al cliente l’intera gamma delle soluzioni per il suo caso prospettabili e di seguirlo accortamente durante tutte la procedura ritenuta adeguata.

La nuova procedura di composizione della crisi d’impresa rientra tra le competenze maturate e maturande dei professionisti dello Studio, rivolte sia alle persone fisiche che giuridiche, a partire dalla prima fase di analisi della crisi fino a quella di assistenza alla procedura di composizione negoziata.