La procedura di liquidazione di una società a responsabilità limitata è disciplinata dagli artt. 2484-2496 del codice civile.

In particolare, l’2484 prevede che “le società a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata al bisogno senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea;

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;

7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis. 

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.”

Il n. 7-bis) del comma 1 del suddetto articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n.23 (c.d. “Decreto Liquidità”), nell’ambito degli interventi modificativi e correttivi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

La messa in liquidazione

A seconda del motivo di scioglimento, diverse sono le modalità in cui la s.r.l. può procedere alla messa in liquidazione.

Soffermandoci sulle ipotesi previste di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell’articolo suddetto, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione, presso l’Ufficio del Registro delle imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

La procedura su descritta, che prende il nome di scioglimento “semplificato”, permette agli amministratori di SRL di procedere alla messa in liquidazione della società senza ricorrere all’intervento del Notaio (come invece accade per la procedura prescritta al numero 6 del suddetto articolo). Vediamo meglio come si svolge.

1. Accertamento della causa di scioglimento

L’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. n.ri da 1 a 5, deposita il relativo verbale al Registro Imprese e convoca l’assemblea dei soci per deliberare in merito alla nomina del/i liquidatore/i.

2. La liquidazione

Una volta dichiarato lo scioglimento, (sia con la procedura semplificata che con quella ordinaria di cui ai n.ri 6 e 7), si apre la fase di liquidazione vera e propria del patrimonio sociale, con il passaggio delle scritture contabili e dei libri sociali nelle mani del liquidatore, che diviene il responsabile di ogni atto posto in essere in nome della società. Anche tale ultima fase deve essere resa pubblica tramite deposito della nomina presso il Registro delIe Imprese. 

3. Cancellazione della società

Liquidato il patrimonio e redatto il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della Partita Iva.

Le modifiche dopo la pandemia

Al fine di fronteggiare gli impatti che la situazione determinata dal COVID-19 ha avuto e avrà ancora per molto sull’economia e, in particolare, sulle imprese, il legislatore ha disposto diverse modifiche alla disciplina sulla riduzione del capitale sociale per perdite rilevanti, predisponendo una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità della realtà imprenditoriale nella fase dell’emergenza sanitaria. In particolare, con riferimento alla tutela della condizione economica delle società, il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23, (c.d.“Decreto Liquidità“), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, all’art. 6 stabiliva che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quattro, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Tali norme codicistiche prevedono che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare senza indugio l’assemblea della società per gli opportuni provvedimenti: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dovrebbe poi essere convocata per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

In base al Decreto Liquidità, dunque, per il periodo che andava dal 9 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) al 31 dicembre 2020, alle Società a responsabilità limitata non si applicavano:

 1. le norme del Codice civile in tema di perdite superiori a un terzo del capitale entro il suo limite legale (articolo  2482bis commi 4-5);  

2. le norme sulle perdite superiori a un terzo del capitale sociale che lo riducono al di sotto del minimo legale (articolo 2482ter); 

3. la norma relativa allo scioglimento della società in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articolo 2484 comma 1 numero 4). 

La volontà del legislatore era chiara e si esplicava nella decisione di evitare che, per delle motivazioni esterne all’impresa, di carattere generale e assolutamente eccezionali, moltissime aziende, anche sane, potessero essere costrette a entrare in fase di liquidazione, in base alle previsioni del Codice civile.

Quali sono le norme vigenti oggi

L’art. 6 del Decreto Liquidità è stato, poi, interamente riscritto dall’art.1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio 2021), acquisendo la seguente nuova formulazione:

1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.

Seppur con la medesima ratio (sospendere l’applicazione di taluni articoli del codice Civile), la nuova formulazione, a differenza della precedente, non prevede alcuna finestra temporale di operatività delle disposizioni in esame, che pertanto andrà dedotta tenendo conto dei cinque esercizi cui la norma fa riferimento. 

La Legge di Bilancio ha infatti esteso la disapplicazione delle norme, sino al quinto esercizio successivo a quello di emersione delle perdite (quindi fino al 2026). Da ciò si ricava che, in detto periodo, si potrà deliberare operazioni sul capitale sociale a prescindere dal rispetto degli articoli citati del Cod. Civ.

L’art. 6 novellato, poi, riferendosi a “le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020“, considera tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. 

Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.

La norma tuttavia non sospende l’obbligo di rilevare le perdite e di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui, anche a seguito di tali perdite, il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Infine il comma 4 sancisce il dovere degli amministratori di fornire una evidenza contabile delle perdite in questione: ciò in funzione della “ri operatività” (al momento fissata al 2026) delle norme codicistiche in materia di integrità del capitale sociale.

Nel prossimo articolo vedremo i passaggi successivi e, quindi, la cancellazione dal Registro delle Imprese. 

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