Dopo una prima panoramica sullo scioglimento e liquidazione delle srl, che potete trovare qui, ora vediamo le ultime fasi necessarie per la cancellazione dal Registro delle Imprese. La liquidazione costituisce una delle fasi conclusive del ciclo vitale di una società, e rappresenta in particolare il momento in cui essa cessa la propria attività economica produttiva e “liquida” il proprio patrimonio (cioè lo trasforma in denaro) al fine di estinguere i debiti sociali e ripartire l’eventuale attivo residuo tra i soci.

Le cause 

La liquidazione può trovare il proprio fondamento in una pluralità di cause, non necessariamente di natura economica (ovvero legate ad una situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda), tra cui: 

  • decorrenza dei termini previsti dall’atto costitutivo 
  • volontà dei soci 
  • decisione giudiziaria o dell’autorità amministrativa 
  • raggiungimento (o impossibilità di conseguimento) dell’oggetto sociale 
  • riduzione del capitale sociale sotto la soglia minima prevista ex lege 
  • apertura di una procedura di insolvenza 
  • ulteriori cause specifiche individuate nello statuto o nell’atto costitutivo 

La procedura di liquidazione è operazione di natura straordinaria, in quanto la sua instaurazione non attiene alla fisiologia della vita della società ma costituisce una fase solo eventuale; essa trae origine alternativamente:

  • a seguito di delibera dell’assemblea dei soci, attraverso la quale essi esprimono la volontà di cessare l’attività aziendale (volontaria)
  • a seguito di provvedimento del Tribunale o dell’autorità amministrativa che la dispone coattivamente (giudiziale o coatta amministrativa)

La procedura di liquidazione

Nella fattispecie, la procedura di liquidazione di una società a responsabilità limitata è disciplinata dagli artt. 2484 – 2496 del codice civile.

Detta fase si apre formalmente con l’iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori, ad opera della assemblea dei soci, nel Registro delle Imprese. Una volta formalizzata l’intervenuta designazione dei soggetti liquidatori, gli amministratori della società sono tenuti a trasmettere agli stessi i libri contabili e sociali, nonché tutti gli altri documenti amministrativi e finanziari inerenti alla pregressa attività gestoria (tra cui anche un rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato dall’assemblea).

Terminato con i predetti adempimenti il passaggio di consegne dalla precedente compagine amministrativa, ai liquidatori spetta il compito dì dare materiale esecuzione alla procedura di liquidazione del patrimonio sociale, mediante la sua conversione in denaro ed il successivo pagamento dei debiti contratti nei confronti dei creditori. Il pagamento dei debiti sociali deve avvenire nel rispetto del principio generale della par condicio creditorum nonché nell’osservanza dei diversi gradi di prelazione dei creditori nel soddisfacimento delle proprie ragioni; l’eventuale rimanenza dì cassa deve poi essere suddivisa tra i soci. Altra funzione specificamente attribuita alla competenza dei liquidatori è la rappresentanza della srl nei rapporti esterni con i terzi.

Soltanto alla conclusione dell’iter appena descritto, è possibile procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Condizione ulteriore e necessaria per la cancellazione è la presentazione del bilancio finale dì liquidazione.

La conclusione della procedura 

È opportuno sottolineare che la procedura di liquidazione si conclude quando tutti i creditori sociali sono stati soddisfatti. Infatti, una società di capitali non può essere cessata con debiti ancora in essere. Per poter procedere alla chiusura questi debiti devono comunque essere accollati da qualcuno (solitamente dai soci), in modo da permettere la conclusione della società, senza responsabilità per i liquidatori.

La procedura di liquidazione semplificata 

In alcuni casi, la liquidazione di una SRL può essere effettuata tramite procedura semplificata, in base alla quale l’organo amministrativo, senza l’intervento di un notaio, accerta la causa di scioglimento e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori (cui consegue la successiva iscrizione nel registro delle imprese). Questa procedura, limitata alle sole ipotesi di scioglimento previste dal n.1 al n.5 dell’art. 2484 c.c. prevede che, senza l’intervento del notaio, l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea dei soci per deliberare in merito a:

  • Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  • La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  • I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

La norma prevede pertanto che l’assemblea deliberi con maggioranze qualificate, ma non impone la redazione del relativo verbale ai sensi dell’art. 2436 c.c. (cioè con atto notarile). Conseguentemente, nel rispetto della procedura prevista dal combinato disposto delle norme.

La cancellazione

Terminata la fase dì liquidazione, la cancellazione della srl può avvenire in due modalità:

1) Approvazione tacita: decorso il termine di 90 giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese;

2) Approvazione espressa: allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all’unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione ovvero allegare copia delle diverse quietanze rilasciate dai soci. L’ufficio del Registro Imprese competente è quello della provincia ove è situata la sede legale dell’impresa.

In aggiunta ai casi ed alle procedure appena citate, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una ulteriore ipotesi di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese per le società di capitali in liquidazione.

In particolare il novellato articolo 2495 del codice civile “Cancellazione della società”, al comma 2, stabilisce che, decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 dell’art. 2492, ovvero novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione nei quali i soci possono proporre reclami, e, quindi, decorsi in totale novantacinque giorni da detta iscrizione, il Conservatore del Registro delle Imprese, laddove non riceva notizia del deposito di reclami da parte della Cancelleria del Tribunale competente, iscrive la cancellazione della società d’ufficio.

Tale disposizione normativa si inquadra nell’ambito degli strumenti legislativi volti a semplificare le procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese delle società qualora, avvenuta l’iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione e approvato tacitamente lo stesso bilancio per il decorso del termine di cui all’art. 2492 c.c., comma 3, in assenza di reclami, non sia richiesta l’iscrizione della cancellazione della società su istanza del liquidatore ai sensi del comma 1 dell’art.2495 c.c..

Le modifiche introdotte dal “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”

In conclusione, il codice della crisi e dell’insolvenza e le relative modifiche apportate al codice civile si pongono come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto.

Nel farlo, viene previsto tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza.

La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell’insolvenza con le tutele dei lavoratori.

L’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCI”) è stata differita dall’agosto 2020 al 1 settembre 2021, e successivamente ulteriormente differita al 16 maggio 2022. 

Nell’intento di raggiungere i succitati obiettivi,  il legislatore, con il DL 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore, nell’interesse degli imprenditori in difficoltà creditizia.

L’esperto negoziatore è pensato per dare supporto alle imprese in difficoltà proprio nel quadro di quegli strumenti concepiti per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia. La procedura di “composizione negoziata della crisi di impresa” consente all’imprenditore – di qualunque settore e senza alcun limite dimensionale – e in fase di squilibrio economico/finanziario di ottenere in modo rapido una diagnosi preventiva della situazione per avviare, in parte sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, un percorso di risanamento.

L’esperto negoziatore, in particolare, quale soggetto munito di specifici requisiti e competenze previste dalla legge (tra cui l’iscrizione in apposito albo istituito presso le camere di commercio), si pone quale ausiliario delle imprese con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, allo scopo di individuare e pervenire ad una soluzione condivisa per il superamento della situazione di crisi.

Lo Studio Legale Mallozzi Fiaschi & Partners offre servizi di consulenza ed assistenza nell’ambito delle sopracitate composizioni negoziate della crisi di impresa, garantendo la nota professionalità ed il continuo aggiornamento in materia.

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