Il protrarsi della pandemia da Coronavirus anche per questo 2021, ha indotto il Governo ad intervenire a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori per garantire loro un sostentamento economico in questo particolare periodo storico. Il “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25/05/2021), convertito nella L. n. 106 del 25/07/2021, in particolare, ha previsto diverse misure a favore di imprese e cittadini, la cui scadenza è fissata per tutti a dicembre 2021. 

Vediamone insieme alcuni.

Contributo a fondo perduto per le attività economiche rimaste chiuse

Il contributo a fondo perduto per le imprese rimaste chiuse durante la pandemia, pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2021, era stato inizialmente previsto nell’ambito dell’art. 2 del Decreto Sostegni Bis, con risorse stanziate nel “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”. Questo bonus ha scadenza 21 dicembre 2021.

Il Decreto interministeriale 9 settembre 2021, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico insieme al Ministro dell’Economia in attuazione del comma 2 dell’art. 2 dello stesso Decreto Sostegni bis, è intervenuto sul detto contributo riducendo i termini di chiusura per ottenere il beneficio a 100 giorni (inizialmente fissato in 4 mesi dal “Sostegni bis”). Il Decreto del settembre 2021 ha però previsto anche un aumento del fondo da 100 a 140 milioni di euro, rifinanziabile in caso di necessità.

Chi può beneficiare del contributo

Il contributo è indirizzato ai titolari delle attività rimaste a lungo chiuse nel periodo della pandemia; più nel dettaglio, i beneficiari possono essere suddivisi in due macro-categorie:

  1. Imprese con il codice ATECO 93.29.10 (come discoteche, sale da ballo e simili) che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”), svolgono in modo prevalente attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). A dette aziende il Mise ha destinato una quota di 20 milioni di euro del fondo da 140 milioni istituito dal Decreto, con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna;
  2. Le aziende con altri codici ATECO 2007 (come impianti sportivi, palestre, piscine, eventi teatrali e cinematografici, cerimonie, fiere, parchi tematici, etc.) che, alla data del 25 maggio 2021 (i.e. data di entrata in vigore del decreto-Legge Sostegni bis), svolgono in modo prevalente una attività riferita ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 09/09/2021, rispetto alla quale dichiarano di aver registrato la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni (anche non consecutivi) per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. A tali aziende sono destinati i restanti 120 milioni di euro previsti nel fondo di ristoro, con un contributo fino a 12.000 euro per ciascuna, da stabilire in base ai compensi e ai ricavi certificati nell’anno 2019. 

Doveroso specificare che in questa seconda categoria rientrano anche le stesse discoteche o sale da ballo destinatarie della prima tipologia di sostegno: infatti le due tipologie sono cumulabili e non alternative fra loro.

I requisiti per ottenere gli aiuti

L’Art. 4 del Decreto MiSE del 09 settembre 2021 dispone che, per poter beneficiare degli aiuti sopra specificati, alla data di presentazione dell’istanza i beneficiari devono:

  1. a) per le aziende sub A) di cui sopra, essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, ovvero, per i codici ATECO 2007 di cui alle aziende sub B), essere titolari di partiva iva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;
  2. b) essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
  3. c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, il che si verifica se l’azienda soddisfa una delle seguenti circostanze (secondo la definizione del Regolamento UE n. 651/2014): a) nel caso di una Srl, l’aver perso più della metà del capitale sociale a causa delle perdite subite; 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, l’aver perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate; c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

La deroga

Il Decreto prevede una deroga al punto c) che precede, prevedendo la possibilità di concedere  aiuti alle microimprese o alle piccole imprese che risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (ovvero abbiano restituito il prestito) o aiuti per la ristrutturazione (ovvero non siano più soggette ad un piano di ristrutturazione). 

I soggetti esclusi

Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

b) i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Dove presentare la domanda

La domanda di accesso al contributo può essere presentata sfruttando la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate entro il termine del 21 Dicembre 2021.

Contributo a fondo perduto perequativo per Partite IVA

Il “Decreto Sostegni Bis” ha previsto anche un particolare contributo a fondo perduto “perequativo” per le Partite Iva, commisurato alla riduzione del risultato d’esercizio che scadrà il 28 dicembre 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 12/11/2021 ha dato attuazione alla disposizione tramite la previsione della riduzione del risultato d’esercizio rilevante al fine dell’accesso al contributo a fondo perduto.

Requisiti per accedere e calcolo del contributo

In particolare, per beneficiare del contributo a fondo perduto occorre che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, al valore della riduzione del risultato economico 2020 si sottrae l’importo degli altri aiuti a fondo perduto già incassati dal richiedente. Poi si applica una percentuale variabile in base al livello dei ricavi e compensi del 2019:

– 30% per ricavi/compensi fino a 100mila euro;

– 20% se compresi tra 100mila e 400mila euro;

– 15% per ricavi/compensi compresi tra 400mila e un milione;

– 10% per ricavi/compensi  tra 1 e 5 milioni;

– 5% per ricavi/compensi compresi tra 5 e 10 milioni.

Il contributo non ha un importo minimo, ma non può andare oltre ad un massimale di 150mila euro.

I soggetti esclusi

Sono esclusi dal beneficio:

– le imprese che abbiano aperto la partita Iva dopo il 25 maggio 2021 – data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”- (tranne l’erede che prosegue l’attività di un defunto, e chi ha realizzato una trasformazione aziendale e quindi prosegue l’attività del soggetto confluito) e le imprese che abbiano chiuso la partita Iva al 25 maggio 2021;

– gli enti pubblici; 

– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Dove presentare la domanda

La domanda di accesso al contributo può essere presentata sfruttando la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate entro il termine del 28 Dicembre 2021.

Gli altri bonus 

Bonus dedicati alle famiglie e ai cittadini 

Il Governo ha prorogato per il 2021 numerosi contributi anche a sostegno delle famiglie e dei cittadini con particolari difficoltà economiche, soprattutto a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19. Per citarne alcuni: bonus vacanze, bonus mobili, superbonus 110%, bonus seggiolino, bonus matrimoni, bonus babysitter, nonché tutti i contributi destinati a genitori con figli nati, adottati o frequentanti asili nido nel 2021.

Tutti i bonus citati (elenco non esaustivo) scadranno il 31 dicembre 2021: dal 1 gennaio 2022 alcuni di essi non saranno prorogati o saranno diversamente modulati; altri saranno incorporati in nuovi tipi di agevolazioni. 

L’assegno unico familiare

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2022 approvata in Consiglio dei Ministri il 28/10/2021 ha già sancito che tutte le misure rivolte alla famiglia saranno oggetto del pacchetto “Family Act” e si raggrupperanno nell’assegno unico e universale familiare (istituito con la Legge delega 1 aprile 2021, n. 46). 

Il nuovo assegno unico familiare finirà per raggruppare il bonus bebè, bonus assegno temporaneo figli minori, bonus mamma domani, bonus cicogna e bonus genitori separati divorziati e altre forme di sostegno per famiglie con figli (tutti bonus con scadenza al 31/12/2021). Il nuovo assegno unico e universale 2022 prevede l’istituzione di un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, il cui ammontare è modulato sulla base dell’indicatore ISEE. 

L’assegno unico familiare, che entrerà in gioco il prossimo 1 gennaio, sarà a breve protagonista di uno specifico articolo che ne spiegherà nel dettaglio le modalità di fruizione.

L’attuale bonus asilo nido sarà invece trasformato con nuove agevolazioni e detrazioni a favore di chi deve sostenere le spese per la retta dei nidi. 

Prorogato al 2023 anche il Superbonus 110% grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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