Abbiamo già avuto modo di parlare del D.L. 118/2021 – convertito in L. 147/2021– in un nostro precedente articolo (visionabile qui: www.mallozzifiaschiavvocati.it/blog): il dispositivo ha introdotto misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale e in materia di giustizia. Tra gli interventi previsti, oltre al rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ad oggi, nuovamente slittato al 15 luglio 2022 ad opera del PNRR 2), trova risalto la introduzione della “composizione negoziata della crisi”.

Questo istituto rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento: trattasi di un percorso di composizione esclusivamente volontario al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.

Composizione negoziata della crisi d’impresa: cosa è

L’Art. 2 del D.L. coordinato con la L. di conversione stabilisce che l’imprenditore, commerciale e agricolo, possa avvalersi della procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ove si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (per le imprese sotto soglia ex art. 1 II^ comma della Legge Fallimentare, si applica l’art 17 del DL 118/2021 cui si rimanda).

Tali soggetti possono presentare istanza al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, per richiedere la nomina di un esperto indipendente, allorquando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

I criteri per la nomina dell’esperto e gli adempimenti a lui spettanti

La nomina dell’esperto (articolo 3 commi 6 7 e 8) avviene ad opera di una commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che resta in carica per due anni. Essa è composta da: 

  1. un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione (o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano) nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1; 
  2. un membro designato dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; 
  3. un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1. 

Il segretario generale della camera di commercio, una volta ricevuta l’istanza, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione suddetta, unitamente ad una nota sintetica contenente l’indicazione del volume d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto, selezionandolo da un apposito elenco  nel quale possono essere inseriti, a seguito di specifica formazione:

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

La scelta è subordinata al rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae e decide a maggioranza. 

Il ruolo dell’esperto

L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro i due giorni lavorativi alla nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione che contestualmente inserisce nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato.

L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi. 

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore.

La piattaforma telematica attiva dal 15 novembre 2021

La vera novità è rappresentata dalla istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dalla CCIAA per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, tramite la quale è possibile presentare l’istanza di nomina dell’esperto indipendente.

La piattaforma, attiva dal 15 novembre  2021 e accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, permette la compilazione di un modello contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato. 

Le informazioni richieste all’imprenditore dalla procedura telematica sono:

  1. i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  2. una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  3. l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  4. una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  5. il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  6. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  7. il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
  8. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Sulla piattaforma sono disponibili: una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. 

La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti nel decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021 (visionabile qui www.giustizia.it/).

Nello Studio Mallozzi, Fiaschi & Partners troverai esperti negoziatori, iscritti negli appositi albi, in grado di affiancare l’imprenditore nel ruolo di advisor durante il percorso di risanamento aziendale. Contattaci!